In base all’art. 31 CCNL logistica e trasporto merci l’autista al quale dalle Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi.
Nelle aziende che occupano fino a sei dipendenti il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare a sue spese l’autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.
Nelle aziende che occupano più di sei dipendenti, oltre alla conservazione del posto, l’azienda potrà adibire l’autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
Con la polizza Ritiro Patente l’Azienda può contare su un indennizzo per “sospensione della patente sotto forma di diaria giornaliera fino a 180 giorni, su un indennizzo per recupero punti e revisione patente, su un indennizzo per le perdite pecuniarie derivanti da spese legali a seguito sospensioni della patente e revisione patente.